Data Pubblicazione: 30/06/2017 Autore: Acap Sezione: NewsLetter Materia: Nessuna


Versamento Ritenuta 4% - Scadenza 30 Giugno 2017

 

Il condominio, pur essendo da sempre considerato, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica, è comunque munito di una titolarità fiscale, con l’attribuzione di un proprio codice fiscale.

Infatti, l’ente condominiale è assimilabile alle organizzazioni di persone senza personalità giuridica che, a mente dell’art. 4, comma 1°, lettera b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione all’anagrafe tributaria, per mezzo dell’attribuzione del relativo numero di codice fiscale.

Il sostituto d`imposta è colui che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (cioè il cosiddetto sostituito, ovvero chi pone in essere il presupposto d`imposta) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato.

A far data dal 1998, il Condominio ha assunto la qualità di “Sostituto d’Imposta” in forza delle modifiche al DPR 600/73 e, in quanto tale, è tenuto a importanti adempimenti fiscali:

•          Effettuare le ritenute di acconto ai fini Irpef sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi in ragione di rapporti professionali (es. lo stesso amministratore, avvocati, professionisti tecnici, ecc.);

•          Effettuare le ritenute di acconto ai fini Irpef sui compensi o valori corrisposti ai lavoratori di-pendenti (es. portiere, giardiniere ecc.);

•          Effettuare le ritenute d’acconto ai fini Irpef o Ires sui compensi corrisposti in ragione di un contratto d’appalto di opere o di servizi ad imprese ed autonomi;

A partire dal 1° gennaio 2007, il condominio deve operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto, all’atto del pagamento, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se resi a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

La ritenuta va versata, mediante modello F24 intestato al Condominio, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata o doveva essere operata.

La Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 art. 1 comma 36) ha modificato art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 aggiungendo i commi 2-bis “ll versamento della ritenuta di cui al comma 1 e’ effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio e’ comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo“.

 Significa che:

Qualora si raggiunga questa soglia l`importo andrà versato nei tempi e nei modi attualmente in vigore, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura;

Nel caso in cui tale importo-soglia non venga raggiunto, il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre.

 Occorrerà, dunque, fare attenzione, durante la tenuta della contabilità , dell’ammontare delle ritenute via via accumulato tenendo a mente le due date indicate quella del 30 Giugno e del 20 Dicembre.

In allegato 2 esempi di F.24

 

In molti si sono chiesti della legittimità di una compilazione unica, ( Esempio n.2 ) riferita cumulativamente al solo mese di giugno e per singolo tributo.

A mio parere  una tale scelta non sarebbe totalmente corretta e questo lo si può meglio comprendere se si pensa a come (almeno in teoria) si possano versare entro il 30 giugno anche le ritenute operate nel mese di dicembre 2016 e, dal prossimo anno, quelle dal 21 dicembre dell`anno prima. Se compilassimo, perciò, un unico rigo con mese di riferimento a giugno per singolo tributo ed importo cumulativo perderemmo la coerenza tra le dichiarazioni del sostituto d`imposta (Certificazione Unica e Modello 770) rispetto alla necessaria distinzione tra anno 2016 e 2017. Tuttavia, un intervento dell`Entrate sul tema sarebbe certamente auspicabile.

Dott. Maurizio Zichella