L´ascensore aggiunto a spese di alcuni condomini dà facoltà di partecipazione successiva agli altri condomini
L`ascensore aggiunto a spese di alcuni condomini dà facoltà di partecipazione successiva agli altri condomini
Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
Nei condomini privi di ascensore, l`installazione di un nuovo impianto - suscettibile di utilizzo separato - può essere fatta, anche senza approvazione assembleare, da una parte dei condomini a loro spese, costituendo una comunione parziale.
Nel caso gli altri condomini vogliano utilizzare il nuovo impianto, hanno facoltà - previa rifusione della quota di spesa - di divenire comproprietari.
Decisione: Sentenza n. 20713/2017 Cassazione Civile - Sezione II
Classificazione: Civile, Condominio
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Massima: «L`ascensore, installato nell`edificio dopo la costruzione di quest`ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l`abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell`ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall`art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L`art. 1121, comma 3, c.c. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all`innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell`opera, con l`obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l`esecuzione, aggiornate al valore attuale.»
Osservazioni.
La Cassazione si richiama a risalenti pronuncie, ricorda che quando l`innovazione non sia stata approvata in assembla, può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell`innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell`opera.
Giurisprudenza rilevante.
- Cass. 8746/1993
- Cass. 3314/1971
- Cass. 614/1963
Disposizioni rilevanti.
ESTREMI
DESCRIZIONE
Vigente al: 22-10-2017
CAPO II - Del condominio negli edifici
Art. 1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie
Qualora l`innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all`importanza dell`edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l`utilizzazione separata non è possibile, l`innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l`ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell`innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell`opera.
Art. 1123 - Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell`edificio, per la prestazione dei servizi nell`interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell`uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell`intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.